ARTICOLO 9
- Gazzetta del Landi
- 29 mag 2021
- Tempo di lettura: 3 min
CITTADINI CONSAPEVOLI
“La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”
Per la prima volta al mondo, con questo articolo, la difesa del paesaggio assieme alla tutela del patrimonio storico e artistico, è stata messa tra i primi compiti dello Stato.
La sua prima stesura risale al 18 ottobre 1946 e i suoi padri sono un giovane Aldo Moro e Concetto Marchesi ( celebre latinista).
Esso ribadisce la promozione della Cultura e della Ricerca Scientifica e tecnica, e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico.
Quindi la Repubblica Italiana con questo articolo si impegna a garantire la salvaguardia dei beni comuni. La scienza, la tecnica, il paesaggio, le opere d’arte sono quindi considerati dei beni comuni che devono essere salvaguardati secondo due prospettive:
1 La prima è quella della promozione: promuovere significa concedere la libertà di ricerca e di divulgazione; significa difendere le conquiste di questa ricerca e difendere quindi la libertà di parola
2 L' articolo ribadisce anche l’importanza della tutela ossia la necessità di riconoscere e difendere la particolare ricchezza artistica e ambientale italiana.
Il patrimonio culturale e il paesaggio, mettono in relazione il cittadino con la dimensione del tempo (ossia della memoria, dell’eredità, del patrimonio culturale) che viene appunto ereditato dal passato, ma anche con la dimensione dello spazio perché il cittadino entra in relazione con il territorio, con il paesaggio, con la città e con la natura. Il cittadino è pertanto al centro di questa doppia dimensione del tempo e dello spazio.
Ma l’ aspetto profondamente innovativo di questo articolo è lo stretto collegamento tra il patrimonio artistico storico-culturale e la ricerca e lo sviluppo.

Tra questi due settori deve esserci un rapporto dinamico e sinergico.
Il patrimonio deve essere tutelato; la ricerca e lo sviluppo devono essere salvaguardati.
Il cittadino e lo stato devono avere un approccio dinamico rispetto al patrimonio che non deve essere soltanto rinchiuso in un museo e tutelato, ma deve essere valorizzato.
Il patrimonio diventa così qualcosa di vivo, che ereditato dal passato viene valorizzato nel presente e trasmesso così alle generazioni future.
La comunità di eredità è un insieme di persone che attribuiscono valore a degli aspetti specifici dell’eredità culturale, che desiderano nell’ambito dell’azione pubblica, sostenere e trasmettere alle generazioni future.
La comunità che vive attivamente nel territorio è partecipe del patrimonio, agisce proprio perché contribuisce alla trasmissione del patrimonio stesso in tal modo la convenzione ribadisce alcuni concetti fondamentali:
· quello di protezione dei beni culturali (sancito proprio nell'articolo 9)
· ma anche quello di azione e partecipazione ossia il pieno coinvolgimento del cittadino in quanto membro di una comunità.
Il cittadino che ha il compito di trasmettere un’eredità che ha preso dai padri e trasmetterla ai figli. Questo sancisce un importante ruolo attivo del cittadino all’interno della comunità.
Il cittadino, quindi è un cittadino attivo. Che deve essere partecipe e protagonista. E che trae ispirazione dalla bellezza del patrimonio culturale; perché quella bellezza contribuisce sia alla sua identità sia alla sua formazione come persona.
La bellezza artistica quindi ha un valore che deve essere conservato e tutelato proprio perché favorisce la formazione della persona e del cittadino.
Sappiamo del resto che l’arte italiana nasce da una commistione di culture: è un’arte di incontri ed è proprio questa prerogativa che apre al valore della pluralità, del rispetto e della solidarietà.
Chandandeep Singh
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