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RAPPORTO STATO-CHIESA NEL NOSTRO PAESE

CITTADINI CONSAPEVOLI - L'articolo 7 e la definizione dei rapporti tra Stato e Chiesa attraverso i Patti Lateranensi.


“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.”


Lo Stato italiano è una Repubblica laica e aconfessionale, vale a dire che manca una religione ufficiale. Principio fondamentale è che tutte le leggi, i regolamenti e l'attività della Pubblica Amministrazione sono conformati al principio di laicità, che non tollera indebite ingerenze della religione nella vita politica dei cittadini.

Esso sancisce innanzitutto l'originarietà dell'ordinamento della Chiesa Cattolica, attribuendo ad essa l'indipendenza e la sovranità, tipica degli ordinamenti statali.

I rapporti tra l'ordinamento statale e clericale sono regolati dai Patti Lateranensi.


La stipula di tali patti fu diretta conseguenza del contesto socio-politico dell’epoca.

Il problema dell’indipendenza del Pontefice e della Santa Sede, meglio noto come “questione romana”, fu risolto militarmente il 20 settembre 1870, con la presa di Roma da parte dell’esercito italiano. L’evento decretò la fine del potere temporale del Papa.

Nell’Italia del 1929, Stato e Santa Sede erano dunque in conflitto e per porvi fine i Patti Lateranensi furono sottoscritti dall’allora capo del Governo del Regno d’Italia, Benito Mussolini, e dal Cardinale Pietro Gasparri, in rappresentanza del Pontefice Pio XI.

Essi possono essere modificati solamente con un accordo tra i due ordinamenti oppure, in alternativa qualora questo manchi, mediante procedimento di revisione costituzionale.

Ad essere stato costituzionalizzato non è dunque il contenuto dei Patti Lateranensi, bensì il principio secondo il quale i rapporti Stato-Chiesa vengano regolati attraverso patti/accordi.

Ad ogni modo essi hanno forza costituzionale e quindi resistono all'abrogazione di norme di legge ordinaria, e posso derogare a norme di carattere costituzionale, essendo norme pattizie a carattere speciale.

Il 18 febbraio 1984 è stato stipulato poi un nuovo accordo con cui sono state operate delle opportune modifiche, abrogando innanzitutto il principio della religione di Stato a conferma della laicità dello Stato.



Sara Tabacchi


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